Art. 2.

      1. Il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Capo della Polizia di Stato, nomina, con proprio decreto e con motivazione espressa, il Comandante del NOCS che rimane in carica non oltre cinque anni e che può essere sostituito, con motivazione espressa, qualora il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Capo della Polizia di Stato, ne ravvisi la necessità. Non può essere nominato Comandante del NOCS chi ha già ricoperto l'incarico. Deroghe alla presente disposizione possono essere disposte, con motivazione espressa nel decreto di nomina in casi eccezionali, dal Ministro dell'interno acquisito il parere del Capo della Polizia di Stato.

 

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      2. In sede di prima attuazione della presente legge e sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 3, comma 1, il Nucleo operativo centrale di sicurezza svolge i compiti propri del NOCS.
      3. L'operatore del Nucleo operativo centrale di sicurezza che ha prestato servizio per un periodo di almeno cinque anni e che è stato escluso dal NOCS a seguito della revisione della pianta organica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), o che, con decorrenza dal 1o gennaio 1990, ha subìto danni fisici che lo rendono permanentemente inabile al servizio nel NOCS, acquisisce una priorità nell'accoglimento della domanda di trasferimento, anche in altre amministrazioni dello Stato.
      4. L'operatore che è stato chiamato a prestare servizio presso altre amministrazioni o organi dello Stato, ai sensi del comma 3, può successivamente inoltrare richiesta al Ministro dell'interno per essere reintegrato nel reparto. Il Ministro, con motivazione espressa, accoglie, rigetta o sospende la richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa dandone comunicazione all'interessato. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità nella pianta organica e al soddisfacimento delle caratteristiche psico-fisiche necessarie per appartenere al NOCS. Qualora la pianta organica del reparto risulti completa, la valutazione è sospesa sino a quando non vi sia la disponibilità. Per esigenze del reparto, il rigetto della domanda non inficia la possibilità di un suo successivo riesame. L'interessato può in qualsiasi momento annullare la richiesta dandone comunicazione al Ministro.